Nuove normative 2019 sulle detrazioni da sapere

Occhio ai metodi di pagamento, ma anche agli obblighi di comunicazione. Oltre allo slalom tra
bonifici “parlanti” e ordinari, carte di credito e assegni, richiesti dai vari bonus, quest’anno i
privati si trovano a fare i conti anche con una delle novità introdotte dalla manovra del 2018:
l’invio all’Enea dei dati sui lavori di risparmio energetico “generici”, agevolati dal bonus edilizio
del 50 per cento. Un obbligo che ricalca quello già previsto per l’ecobonus, e che è di fatto in
vigore dallo scorso 21 novembre, quando è diventato operativo il sito dell’Enea.
Tra gli interventi da comunicare ci sono il cambio delle finestre, l’installazione degli impianti
fotovoltaici e di contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato ai
lavori edili. L’invio online va eseguito entro 90 giorni dal collaudo o dalla fine dei lavori (per le
opere concluse dal 1° gennaio al 21 novembre 2018 va fatto entro il 19 febbraio 2019).
Certo, la compilazione è gestibile con il fai-da-te (e più facilmente rispetto a quella
dell’ecobonus), ma si tratta comunque di un ulteriore adempimento a cui prestare attenzione.
Che va ad aggiungersi alla comunicazione all’Asl (nei casi previsti dalle norme sulla sicurezza
nei cantieri).
Sul fronte dei pagamenti, invece, le cose non si semplificano: anche nel 2019 restano le
differenze tra le agevolazioni. Ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus richiedono solo il
bonifico “parlante” (cioè con codice fiscale, partita Iva e specifica causale con riferimento
normativo); il bonus mobili ammette bonifico ordinario, bancomat, carte di credito e prepagate;
mentre il bonus giardini allarga lo spettro agli assegni non trasferibili.
Quanto ai bonifici “parlanti”, poi, bisogna fare attenzione alle diverse causali. Per gli interventi
di recupero edilizio e le misure antisismiche “qualificate” (detraibili al del 50, 70, 75, 80 o 85%)
va indicato l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (o Tuir); mentre per il risparmio energetico
qualificato (detraibile al 50%, 65, 70 o 75%), la norma agevolativa è l’articolo 1, commi da 344 a
347 della legge 296/2006 (o Finanziaria 2007). Secondo la direzione regionale delle Entrate del
Piemonte (risposta all’interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381), è ammesso anche
indicare la disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1,
legge 449/1997) o quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (articolo 4,
comma 1, lettera c, Dl 201/2011).
Si ritiene possibile, inoltre, inserire le norme che prorogano annualmente l’ecobonus,
l’aumento dal 36% al 50% della detrazione sul recupero edilizio, e che hanno introdotto le
misure antisismiche “qualificate”: cioè gli articoli 14 o 16 del Dl 63/2013.

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